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Associazione Culturale Micene
           

 

 
 
 
 

 

   

 

- Statuto -

 

 

Articolo 1  

È costituita l’Associazione Culturale Micene. È una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

 

Articolo 2  

Scopo primario dell’Associazione è incrementare la conoscenza culturale promuovendo attività di divulgazione di diverso genere.
Per il perseguimento di tale fine:

a) l’Associazione potrà affiliarsi a qualunque associazione della quale si accetti ed applichi lo statuto, il regolamento, e quanto deliberato dai competenti organi;

b) l’Associazione potrà farsi sponsor di iniziative e manifestazione ricreative, turistiche ed artistiche anche in collaborazione con altre associazioni;

c) l’Associazione potrà compiere con altre associazioni ogni operazione economica e finanziaria che il Consiglio Direttivo potrà ritenere utile, per il raggiungimento dei proprio fini.

 

Articolo 3  

Gli associati si distinguono in:

- Soci Fondatori, sono coloro che sono intervenuti nella stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e ne hanno sottoscritto l'atto. Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

- Soci Onorari, sono nominati tali per evidenti meriti nel campo della divulgazione culturale o per importanti risultati ottenuti nel proprio settore professionale. Sono nominati dal Presidente e dal Vicepresidente ad unanimità. Non pagano la quota associativa annuale.

- Soci Ordinari, sono coloro i quali abbiano chiesto l'ammissione all'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di partecipazione annua, nonché di quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione, qualora vengano richieste.

Ogni cittadino italiano o straniero può diventare Socio Ordinario, purché riconosca completamente i principi del presente statuto, ottenga l’ammissione del Consiglio Direttivo e provveda al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio stesso. Ogni altro contributo economico è volontario. Inoltre, le somme versate per le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Gli associati che svolgono l'attività di collaborazione in favore dell'Associazione non hanno diritto a nessun compenso salvo il rimborso delle spese quando accordato dal Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari possono essere espulsi dall’Associazione a fronte di una decisione presa con la maggioranza dei 2/3 dal Consiglio Direttivo per le seguenti cause:

- mancato pagamento della quota associativa (in tale caso possono rientrare a far parte dell’Associazione al momento del pagamento e con il consenso del Consiglio Direttivo);

- mancato rispetto dello Statuto e/o delle decisioni prese dagli organi dell’Associazione.

I soci possono, inoltre, ritenersi svincolati a tutti gli effetti dall’Associazione dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del pagamento dell’ultima quota associativa se decidono di non rinnovarla.

 

Articolo 4  

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;

c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 5  

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il quale lo presenta all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo in sede di riunione ordinaria.

 

Articolo 6  

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vicepresidente;

e) il Segretario.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

 

Articolo 7  

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano.
L'Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del Presidente effettuata almeno 15 giorni prima mediante comunicazione spedita tramite e-mail o lettera, almeno una volta l'anno per la discussione e approvazione del bilancio presentato dal Consiglio Direttivo. Essa deve essere inoltre convocata qualora ne facciano istanza almeno i 3/5 degli associati (il valore numerico si ottiene approssimando per eccesso all’unità).
Il Presidente è anche Presidente dell’Assemblea e a ogni seduta nomina un segretario verbalizzante.
L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:

a) elegge il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 3/5 dei voti;

b) approva il bilancio con la maggioranza del 50 % più uno dei voti;

c) elegge il Segretario con la maggioranza dei 3/5 dei voti;

Le riunioni per l’approvazione del bilancio e per l’elezione del Segretario sono valide in prima battuta solo in presenza di almeno il 50 % più uno dei soci, in seconda battuta sono valide indipendentemente dal numero di soci. Per eleggere il Consiglio Direttivo è necessaria sempre e comunque la presenza di almeno 3/5 dei soci.
Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

 

Articolo 8  

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri e massimo 7, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, ed è comunque sempre costituito da un numero dispari di soci.
Ha durata di 5 anni ed ogni consigliere è rieleggibile.
I Soci Fondatori nominati nell’atto costitutivo fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene indetta immediatamente una nuova elezione.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente dell’Associazione che è anche il Presidente dello stesso Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza assoluta dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà del numero totale di componenti, approssimata per eccesso al primo numero dispari successivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta e le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti: nomina il Presidente dell’Associazione; redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redige il bilancio; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

 

Articolo 9  

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.
Al Presidente compete la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, coordina l’attività generale dell’Associazione, adotta provvedimenti d’urgenza (salvo ratifica degli organi competenti), concede onorificenze e patrocini, concede di comune accordo col Vicepresidente la qualifica di Socio Onorario e concede deleghe per particolari compiti e funzioni. In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, in mancanza o impedimento anche di quest’ultimo l’incarico provvisorio spetta al Consigliere iscritto da più tempo all’Associazione.

 

Articolo 10  

Il Vicepresidente viene eletto dal Presidente, resta in carica 5 anni ed è rieleggibile. Coadiuva le attività del Presidente e ne svolge tutte le mansioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

 

Articolo 11  

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.
Svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornato il registro degli associati e si occupa direttamente e in forma di coordinatore dell’organizzazione delle attività divulgative dell’associazione quali congressi, conferenze, proiezioni, mostre e quant’altro serva per svolgere le attività istituzionali dell’associazione.

Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 12  

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti e il voto concorrente di Presidente e Vicepresidente (conteggiati anch’essi nei tre quarti).
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 13  

Le modifiche dello statuto devono essere deliberate dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

 

Articolo 14  
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

 

   
     

 

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