|  |  |  |   -
                    Statuto -      
        
          | Articolo 1 |  |  
          | 
            È costituita l’Associazione Culturale Micene. È una libera Associazione di fatto, apartitica e  apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a  norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del  presente Statuto.   |  
          | Articolo 2 |  |  
          | 
            Scopo
                  primario dell’Associazione è incrementare
                la conoscenza culturale promuovendo attività di divulgazione
                di diverso genere.Per il perseguimento di tale fine:
 a)
                l’Associazione potrà affiliarsi
                  a qualunque associazione della quale si accetti ed applichi
                lo statuto, il regolamento, e quanto deliberato dai competenti
              organi; b)
                l’Associazione
                    potrà farsi sponsor di iniziative e manifestazione
                    ricreative, turistiche ed artistiche anche in collaborazione
                    con altre
                associazioni; c)
                l’Associazione potrà compiere
                      con altre associazioni ogni operazione economica e finanziaria
                      che il Consiglio Direttivo
                  potrà ritenere utile, per il raggiungimento dei proprio
                  fini.   |  
          | Articolo 3 |  |  
          | 
            Gli associati  si distinguono in: - Soci Fondatori, sono coloro che sono intervenuti nella stipula  dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e ne hanno sottoscritto l'atto. Sono  tenuti al pagamento della quota associativa annuale. - Soci Onorari, sono nominati tali per evidenti meriti nel campo  della divulgazione culturale o per importanti risultati ottenuti nel proprio  settore professionale. Sono nominati dal Presidente e dal Vicepresidente ad  unanimità. Non pagano la quota associativa annuale. - Soci Ordinari, sono coloro i quali abbiano chiesto l'ammissione  all'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di partecipazione  annua, nonché di quote di frequenza alle singole iniziative dell'Associazione,  qualora vengano richieste.  Ogni cittadino italiano o  straniero può diventare Socio Ordinario, purché riconosca completamente i  principi del presente statuto, ottenga l’ammissione del Consiglio Direttivo e  provveda al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio  stesso. Ogni altro contributo economico è volontario. Inoltre, le somme versate  per le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun  caso, sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. Gli associati che svolgono l'attività  di collaborazione in favore dell'Associazione non hanno diritto a nessun  compenso salvo il rimborso delle spese quando accordato dal Consiglio Direttivo.
 I Soci Ordinari possono  essere espulsi dall’Associazione a fronte di una decisione presa con la  maggioranza dei 2/3 dal Consiglio Direttivo per le seguenti cause:
 - mancato pagamento della quota associativa (in tale caso possono  rientrare a far parte dell’Associazione al momento del pagamento e con il  consenso del Consiglio Direttivo); - mancato rispetto dello Statuto e/o delle decisioni prese dagli organi  dell’Associazione.I soci possono, inoltre, ritenersi svincolati a tutti  gli effetti dall’Associazione dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del  pagamento dell’ultima quota associativa se decidono di non rinnovarla.   |  
          | Articolo 4 |  |  
          | 
            Il
                  fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile
              ed è costituito: a)
                dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; b) dai contributi annuali e straordinari degli associati; c)
                  dai contributi, erogazioni
                    e
                lasciti diversi; d)
                da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente
                conseguiti dall’Associazione
                  per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale. È 
                vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
                        nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione,
                        salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
                    dalla legge.   |  
          | Articolo 5 |  |  
          | 
              L’anno finanziario inizia il  1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio deve essere  redatto dal Consiglio Direttivo il quale lo presenta all’Assemblea dei Soci per  la sua approvazione entro il 30 aprile dell’anno successivo in sede di riunione  ordinaria.   |  
          | Articolo 6 |  |  
          | 
            Gli
              organi dell’Associazione sono: a)
                l’Assemblea
              dei Soci; b)
                il Consiglio Direttivo; c)
                il Presidente; d)
                il Vicepresidente; e)
                il Segretario. Tutte
                le cariche elettive sono gratuite.   |  
          | Articolo 7 |  |  
          | 
            L'Assemblea dei  Soci è composta da tutti i Soci, a qualunque categoria appartengano.L'Assemblea dei  Soci si riunisce, su convocazione del Presidente effettuata almeno 15 giorni  prima mediante comunicazione spedita tramite e-mail o lettera, almeno una volta  l'anno per la discussione e approvazione del bilancio presentato dal Consiglio  Direttivo. Essa deve essere inoltre convocata qualora ne facciano istanza  almeno i 3/5 degli associati (il valore numerico si ottiene approssimando per  eccesso all’unità).
 Il Presidente  è anche Presidente dell’Assemblea e a ogni seduta nomina un segretario  verbalizzante.
 L'Assemblea dei  Soci ha i seguenti compiti:
 a) elegge  il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 3/5 dei  voti; b) approva  il bilancio con la maggioranza del 50 % più uno dei voti;  c) elegge il Segretario con la maggioranza dei 3/5 dei voti; Le riunioni per  l’approvazione del bilancio e per l’elezione del Segretario sono valide in  prima battuta solo in presenza di almeno il 50 % più uno dei soci, in seconda  battuta sono valide indipendentemente dal numero di soci. Per eleggere il Consiglio  Direttivo è necessaria sempre e comunque la presenza di almeno 3/5 dei soci.Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio  del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
   |  
          | Articolo 8 |  |  
          | 
            Il Consiglio Direttivo è composto da almeno  3 membri e massimo 7, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, ed è  comunque sempre costituito da un numero dispari di soci.Ha durata di 5 anni ed ogni  consigliere è rieleggibile.
 I Soci Fondatori nominati  nell’atto costitutivo fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
 In caso di dimissioni di  un componente del Consiglio Direttivo viene indetta immediatamente una nuova  elezione.
 Nella sua prima seduta il  Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente dell’Associazione  che è anche il Presidente dello stesso Consiglio.
 Il Consiglio Direttivo si  riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza assoluta dei propri  componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua  assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno  la metà del numero totale di componenti, approssimata per eccesso al primo numero  dispari successivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta e le  votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui  all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
 Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti: nomina  il Presidente dell’Associazione; redige i programmi di attività sociale  previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei  soci; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redige il bilancio;  stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività  sociale; delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e  l’espulsione dei soci; determina l’ammontare delle quote annue associative e le  modalità di versamento; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali  alla gestione sociale.
   |  
          | Articolo 9 |  |  
          | 
            Il Presidente viene  eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica  5 anni ed è rieleggibile.Al Presidente compete la  rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale.
 Egli presiede e convoca l’Assemblea dei Soci e il  Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica  dell’Associazione, coordina l’attività generale dell’Associazione, adotta  provvedimenti d’urgenza (salvo ratifica degli organi competenti), concede  onorificenze e patrocini, concede di comune accordo col Vicepresidente la  qualifica di Socio Onorario e concede deleghe per particolari compiti e  funzioni. In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo tutte le sue mansioni  spettano al Vicepresidente, in mancanza o impedimento anche di quest’ultimo  l’incarico provvisorio spetta al Consigliere iscritto da più tempo  all’Associazione.
   |  
          | Articolo 10 |  |  
          | 
            Il
                  Vicepresidente viene eletto dal Presidente, resta
                in carica 5 anni ed è rieleggibile.
                Coadiuva le attività del Presidente e ne svolge tutte
                le mansioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.   |  
          | Articolo 11 |  |  
          | 
            Il Segretario viene  eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri, resta in carica  5 anni ed è rieleggibile.Svolge le seguenti  funzioni: tiene aggiornato il registro degli associati e si occupa direttamente  e in forma di coordinatore dell’organizzazione delle attività divulgative dell’associazione  quali congressi, conferenze, proiezioni, mostre e quant’altro serva per  svolgere le attività istituzionali dell’associazione.
 Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio  di collaboratori esterni all’Associazione previa autorizzazione del Consiglio  Direttivo.
   |  
          | Articolo 12 |  |  
          | 
            Lo
                  scioglimento dell’Associazione deve
                essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole
                di almeno tre quarti dei soci presenti e il voto concorrente
                di Presidente
                e Vicepresidente (conteggiati anch’essi nei tre quarti).In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di
                uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli
                eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla
                liquidazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe
                o a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali
                dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di
                cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
                1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
   |  
          | Articolo 13 |  |  
          | 
            Le
                  modifiche dello statuto devono essere deliberate dall’Assemblea
            dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.   |  
          | Articolo 14 |  |  
          | Per quanto non previsto dal presente
              Statuto valgono le norme vigenti in materia. |    |  |  |